
Cambia la classifica di Seconda categoria ed è un cambiamento radicale a novanta minuti dal termine della stagione regolare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale del CR Lombardia ha ripristinato il verdetto maturato sul campo al termine di Alto Lario under 21-Penta Piateda, giocata lo scorso 16 marzo, riassegnando ai lariani la vittoria per 1-0. Questa decisione esclude la Penta Piateda dalla possibilità di lottare per vincere il campionato e avvicina l'Alto Lario alla salvezza. In testa rimane il Piantedo con 46 punti, sale al secondo posto il Dubino con 44 e scende al terzo la Penta Piateda con 42. In coda l'Alto Lario aggancia il Delebio a 24 punti e si lascia alle spalle Grosio U21 con 15 e Polisportiva Villa con 13 che è così ufficialmente retrocessa a prescindere dai risultati di domenica.
Di seguito le motivazioni della sentenza come riportate sul Comunicato ufficiale numero 19 VB.
"La società ALTO LARIO CALCIO A.S.D. ha posto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società Penta Piateda, aveva comminato alla attuale reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Come emerge nella delibera impugnata, la Società Penta Piateda aveva proposto ricorso eccependo che nella gara in epigrafe la Società Alto Lario Calcio avesse schierato “nelle gare della squadra ALTO LARIO CALCIO U21, durante il campionato di SECONDA CATEGORIA GIR. V”, due calciatori che avevano disputato più di cinque gare nel campionato di Prima Categoria, ove milita la prima squadra della Società Alto Lario. Eccepiva dunque che ciò costituisse violazione di quanto previsto al punto II del Comunicato Ufficiale n. 79 della Lega Nazionale Dilettanti, il cui capoverso finale prevede espressamente la sanzione della perdita della gara per la sua infrazione. Il Giudice Sportivo, ritenendo fondata la tesi sostenuta dalla ricorrente -cui risulta avere resistito l’odierna reclamante con memoria- accoglieva il ricorso e decretava la sconfitta a tavolino per la Società Alto Lario Calcio. Quest’ultima, pur affidando apparentemente a quattro motivi il proprio reclamo oggetto d’esame, faceva sostanzialmente leva sul tenore del Comunicato Ufficiale n. 15 del 5.9.2024 del Comitato Regionale Lombardia, regolante l’utilizzo -per le “seconde squadre”- di giocatori che abbiano già disputato gare con la “prima squadra”, assumendo che quest’ultima fonte normativa, in quanto posteriore, e comunque speciale, dovesse prevalere su quella antecedente e generale rappresentata dal Comunicato Ufficiale n. 79 della LND. La Società Penta Piateda, cui il reclamo era stato regolarmente inoltrato, non interloquiva avanti a questa Corte. Ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
OSSERVA
Appaiono inconferenti i motivi di ricorso che riposano su pretese “disparità di trattamento” o sulla “buona fede”, atteso che anche ove si fosse in presenza di tali elementi, una violazione alle disposizioni che regolano le competizioni dovrebbe comunque essere sanzionata con la perdita della gara, così come previsto dalla normativa già citata. Il punto focale sottoposto al vaglio di questa Corte è dunque un altro, ossia se effettivamente, come sostenuto dalla ricorrente, le fonti regolamentari successive, emanate dal Comitato Regionale Lombardia, dispongano in maniera difforme rispetto alla disciplina generale. La questione va risolta analizzando, tramite i Comunicati Ufficiali, la successione degli eventi. Con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 8.8.2024 del CRL, la seconda squadra della Società Alto Lario -che avrebbe avuto titolo per partecipare al Campionato Terza Categoria U21, ove certamente sarebbe rimasta vigente la limitazione dettata al CU n. 79 della LND- venne assegnata d’ufficio, per motivi legati alla sua decentrata posizione geografica, al Campionato di Seconda Categoria. Ciò avvenuto, entra in gioco -come condivisibilmente sostenuto dalla reclamante- la disposizione rinvenibile nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 5.9.2024 del CRL, laddove si prevede che “in deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore”. Erra dunque, ad avviso della Corte, il primo Giudice, laddove evoca, a rafforzare il proprio convincimento, il già citato Comunicato Ufficiale n. 7 del CRL, del 8.8.2024, laddove, nel disporre che la Società Alto Lario (unitamente ad altre) fosse inserita “nel Campionato di Seconda Categoria girone V (delegazione di Sondrio) partecipando con diritto di classifica e promozione nei limiti stabiliti dalla LND con il C.U. n. 79 /LND del 30 luglio 2024”. Stante il disposto già richiamato dettato dal Comunicato Ufficiale n. 15 del CRL, è al diritto di classifica e promozione che debbono essere circoscritti i “limiti stabiliti dalla LND con il C.U. n. 79/LND del 30 luglio 2024”; ossia il divieto per la seconda squadra di essere promossa nella stessa categoria (o addirittura in categoria superiore) ove è iscritta la prima squadra. Diversamente opinando, ossia estendendo la limitazione anche al numero massimo delle gare che il giocatore della seconda squadra abbia disputato nella prima, la disposizione del CU n. 15 del 5.9.2024, riferita alle Società di Seconda Categoria, non avrebbe senso alcuno. E risulta documentalmente (C.U. n. 7 del 8.8.2024) che la seconda squadra della Società Alto Lario venne d’ufficio iscritta al Campionato di Seconda Categoria, non potendo dunque incorrere nelle limitazioni previste per le seconde squadre militanti nei campionati Terza Categoria U21. Il ricorso si palesa quindi fondato e deve essere accolto, con ripristino del risultato conseguito sul campo. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e per l’effetto, annullando la decisione del Giudice Sportivo che aveva decretato la sconfitta a tavolino della reclamante, ripristina il risultato della gara Alto Lario – Penta Piateda del 16.3.2025 Campionato Seconda Categoria Girone V come conseguito sul campo, con la vittoria per 1 rete a 0 in favore della Società Alto Lario A.S.D.
Dispone la restituzione della tassa versata per il reclamo.



